Di seguito alcuni punti principali
del decreto “Cura Italia” del 16/03/2020:
- Sono sospesi i
versamenti delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi Inail fino al 31 maggio 2020 per chi ha un fatturato sotto i 2 milioni
di euro, senza applicazione di sanzioni e interessi; da tale data la
possibilità di saldare in 5 rate mensili di pari importo;
- Credito d’imposta
del 60% dell’ammontare del canone di locazione (per immobili nella categoria
catastale C/1), relativo al mese di marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa
(botteghe e negozi);
- credito d’imposta nella
misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro;
- È previsto un nuovo
trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti
ammortizzatori sociali in favore di:
– Aziende che alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario;
– Aziende che hanno in corso un
assegno di solidarietà;
- Ai liberi
professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,
ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai
agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità
una tantum pari a 500 euro;
- Sospensione per un
periodo di 9 mesi dal pagamento mutuo prima casa con provvedimento esteso ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in
un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio
fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019;
- A decorrere dal 5
marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a
quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno
diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo,
per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari,
è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto
di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da
utilizzare per prestazioni effettuate;
- Ai titolari di
redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo
non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che
non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- Le erogazioni
liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone
fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese
possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione
l’articolo 27 L. 133/1999.
- Il pagamento delle
rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi
e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione
dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà
essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a
revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono
essere revocati fino al 30 settembre. Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato
fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a
investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle
garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
Di seguito invece quanto già
entrato in vigore nei giorni scorsi:
Con un comunicato stampa del 12
marzo, l’Agenzia delle entrate ha dato notizia delle seguenti disposizioni:
- stop alle attività
di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione
e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, “a meno
che non siano in imminente scadenza”. Allo stesso modo, anche la Guardia di
Finanza, con apposita circolare, ha disposto la sospensione delle verifiche,
dei controlli fiscali e in materia di lavoro (fatti salvi i casi di indifferibilità
e urgenza), dei controlli strumentali e delle attività ispettive
antiriciclaggio. Le nuove misure finalizzate a contrastare la diffusione del
Coronavirus, prevedendo la sospensione delle attività commerciali di vendita al
dettaglio fino al 25 marzo quali:
- le attività dei
servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le
quali possono comunque continuare l’attività di ristorazione con consegna a
domicilio.
- la chiusura dei
mercati, a eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
Restano escluse dalla sospensione
le:
- attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie
e le parafarmacie, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di
un metro.
- le attività delle
mense e del catering continuativo, nonché gli esercizi di somministrazione
pasti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, le attività inerenti ai
servizi legati alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti e tutte le altre
attività dei servizi alle persone diverse dalle lavanderie e dai servizi di
pompe funebri).
- le attività
professionali per le quali si raccomanda il massimo utilizzo del c.d. “lavoro
agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, l’incentivo
alle ferie e congedi retribuiti per i dipendenti.
- le attività svolte
da imprenditori agricoli nelle seguenti modalità vendita al dettaglio ai sensi di
quanto previsto all’articolo 4 Lgs. 228/2001 aventi ad oggetto prodotti
agricoli alimentari, restando quindi esclusi, ad esempio, i vivai;
- restano garantiti,
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- le attività di vendita
al dettaglio in azienda a condizione che abbia a oggetto prodotti alimentari, primi
o trasformati;
Il datore di lavoro è tenuto ad
adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
La mancata osservanza degli
obblighi può comportare una violazione degli obblighi contrattuali che potrebbe
legittimare una richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente, come anche
potrebbero essere irrogate sanzioni di carattere amministrativo ai sensi dell’articolo 55 D.Lgs. 81/2008. Nei casi più gravi, infine, si
potrebbe incorrere in una responsabilità di tipo penale.
Assumono rilievo, in tale ambito,
i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli
589 e 590 c.p.).
Laddove non sia stata prevista la
chiusura, si rende pertanto necessario attenersi strettamente alle previsioni
degli ultimi decreti emanati, innalzando il livello di sicurezza sui luoghi di
lavoro, grazie alla predisposizione di piani di intervento specifici, alla cui
redazione è chiamato a collaborare non solo il servizio di prevenzione e
protezione (RSPP e ASPP), ma anche il medico competente, ove nominato.
In attesa di un ulteriore decreto
che dovrebbe uscire per fine marzo e a decreti regionali, dei quali verrete
informati, con la presente siamo a porgere i più Cordiali Saluti,
A disposizione
Lo Studio