01 / 2020 – CORONAVIRUS

Di seguito alcuni punti principali del decreto “Cura Italia” del 16/03/2020:

  • Sono sospesi i versamenti delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail fino al 31 maggio 2020 per chi ha un fatturato sotto i 2 milioni di euro, senza applicazione di sanzioni e interessi; da tale data la possibilità di saldare in 5 rate mensili di pari importo;
  • Credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione (per immobili nella categoria catastale C/1), relativo al mese di marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa (botteghe e negozi);
  • credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro;
  • È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

– Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;

– Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

  • Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro;
  • Sospensione per un periodo di 9 mesi dal pagamento mutuo prima casa con provvedimento esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019;
  • A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate;
  • Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  • Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.
  • Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Di seguito invece quanto già entrato in vigore nei giorni scorsi:

Con un comunicato stampa del 12 marzo, l’Agenzia delle entrate ha dato notizia delle seguenti disposizioni:

  • stop alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, “a meno che non siano in imminente scadenza”. Allo stesso modo, anche la Guardia di Finanza, con apposita circolare, ha disposto la sospensione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro (fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza), dei controlli strumentali e delle attività ispettive antiriciclaggio. Le nuove misure finalizzate a contrastare la diffusione del Coronavirus, prevedendo la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio fino al 25 marzo quali:
  • le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le quali possono comunque continuare l’attività di ristorazione con consegna a domicilio.
  • la chiusura dei mercati, a eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Restano escluse dalla sospensione le:

  • attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • le attività delle mense e del catering continuativo, nonché gli esercizi di somministrazione pasti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, le attività inerenti ai servizi legati alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti e tutte le altre attività dei servizi alle persone diverse dalle lavanderie e dai servizi di pompe funebri).
  • le attività professionali per le quali si raccomanda il massimo utilizzo del c.d. “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, l’incentivo alle ferie e congedi retribuiti per i dipendenti.
  • le attività svolte da imprenditori agricoli nelle seguenti modalità vendita al dettaglio ai sensi di quanto previsto all’articolo 4 Lgs. 228/2001 aventi ad oggetto prodotti agricoli alimentari, restando quindi esclusi, ad esempio, i vivai;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
  • le attività di vendita al dettaglio in azienda a condizione che abbia a oggetto prodotti alimentari, primi o trasformati;

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

La mancata osservanza degli obblighi può comportare una violazione degli obblighi contrattuali che potrebbe legittimare una richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente, come anche potrebbero essere irrogate sanzioni di carattere amministrativo ai sensi dell’articolo 55 D.Lgs. 81/2008. Nei casi più gravi, infine, si potrebbe incorrere in una responsabilità di tipo penale.

Assumono rilievo, in tale ambito, i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.).

Laddove non sia stata prevista la chiusura, si rende pertanto necessario attenersi strettamente alle previsioni degli ultimi decreti emanati, innalzando il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, grazie alla predisposizione di piani di intervento specifici, alla cui redazione è chiamato a collaborare non solo il servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), ma anche il medico competente, ove nominato.

In attesa di un ulteriore decreto che dovrebbe uscire per fine marzo e a decreti regionali, dei quali verrete informati, con la presente siamo a porgere i più Cordiali Saluti,

A disposizione

Lo Studio